Con la Sentenza n. 1172/2013 la Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso di uso stabile in Italia di una barca immatricolata a San Marino, non è configurabile il reato di evasione dell’IVA all’importazione.
In particolare, la Suprema Corte
ha precisato che il mancato assolvimento dell’IVA non rientra nella fattispecie
prevista dall’articolo 292, D.P.R. n. 43/73; inoltre, i Giudici di ultima
istanza rilevano che il rinvio alle leggi doganali contenuto nell’articolo 70,
D.P.R. n. 633/72 costituisce in questo caso un’analogia non ammissibile.
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