Il problema nasce dal fatto che nel quadro LM (da compilare per chi opta per questo tipo di regime) di Unico 2013 non sono previsti righi in cui inserire le ritenute subite nell'anno 2012 (si ricorda che questo tipo di regime dal 2012 non prevede l'applicazione delle ritenute in fattura).
La risoluzione, arrivata a poche ore dalla scadenza dei termini dell'8 luglio, consente ai contribuenti “minimi” di scomputare in Unico soltanto le ritenute d'acconto subite nel corso dell'anno 2012 ad opera di banche e Poste italiane Spa con riferimento ai bonifici disposti dai contribuenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico individuati dall’art. 16-bis del TUIR.
Putroppo nessuna novità per la maggior parte dei contribuenti, cioè per chi ha subito le ritenute (applicate erroneamente) d'acconto ad opera degli ordinari committenti, nonostante le richieste da tempo avanzate dagli operatori del settore.
Per questi soggetti l'unica soluzione prospettabile è ancora attualmente rappresentata dall'istanza di rimborso, con i tempi che tutto ciò comporta.
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